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E' istituito in Roma il Centro nazionale per la trasfusione del sangue; l'organizzazione ed il funzionamento di detto Centro sono affidati alla Croce rossa italiana che vi provvede con gestione separata utilizzando le attrezzature gia' predisposte allo scopo dalla Croce rossa stessa. Il Ministero della sanita' affida al Centro nazionale di Roma per la trasfusione del sangue compiti di ricerca, di consulenza tecnica, di addestramento e aggiornamento per medici e tecnici dei servizi trasfusionali, nonche' la funzione di Centro di riferimento per i gruppi sanguigni. Per lo svolgimento dei compiti previsti nel comma precedente, al Centro nazionale per la trasfusione del sangue e' assegnato un contributo annuo di 80 milioni che sara' iscritto nel bilancio del Ministero della sanita'.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 22 ottobre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art8 · fonte del testo

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