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Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte dal Prefetto, previo parere di una Commissione composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale, da una persona nominata dal Prefetto e da due assessori provinciali pure nominati dal Prefetto. Egli si avvarra' di apposite aperture di credito che, in deroga alla norma dell'art. 56 del regio decreto 12 novembre 1923, n. 2440, potranno essere disposte fino al limite di lire 250.000.000.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1954 al 15 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1115~art2 · fonte del testo

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