Art. 57 — Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza

((In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra.)) Parimenti su ordini di accreditamento da emettersi nei limiti di 40 milioni, gli Intendenti di finanza provvedono al pagamento delle spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e delle Commissioni provinciali di cui alla presente legge, nonche' delle retribuzioni e di ogni altro compenso spettante al personale non di ruolo degli uffici stessi.

Testo vigente dal 12 gennaio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 gennaio 1962. 39 parole tolte, 36 parole aggiunte.

tolto: Per provvedere al pagamento dei contributi e degli indennizzi da parte degli Intendenti di finanza vengono emessi a loro favore, in deroga all'art.aggiunto: In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tolto: e successive modificazioni, ordini di accreditamento di importo non superiore ai 400 milioni di lire ciascuno aggiunto: possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra. Parimenti su ordini di accreditamento da emettersi nei limiti di 40 milioni, gli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art57 · fonte del testo

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