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I contributi di cui alla lettera g) dell'art. 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non piu' di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo e' commisurato al 70 per cento della spesa predetta. Uguale contributo e' dovuto per la riparazione o la ricostruzione degli altri edifici previsti nella stessa lettera g). Nel caso che dall'Ufficio del genio civile sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sara' ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio e ne saranno autorizzati, per pubblica utilita', l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme Vigenti per le opere pubbliche. Il contributo di cui al presente articolo non potra' superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprieta' dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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