Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1969

Altra decisione · depositata il 10/02/1969 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Trentino-Alto Adige, notificato il 10 giugno 1968, depositato in

cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi

1968, per conflitto di attribuzione tra la predetta Regione e lo Stato,

sorto a seguito del decreto n. 5386/IV/1968 del vice Commissario del

Governo in Bolzano con il quale è stata autorizzata a favore di Moser

Paolo l'occupazione temporanea di immobile di proprietà della frazione

di Nova Ponente.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto

Adige, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Provveditorato alle opere pubbliche di Trento, con decreto 4

aprile 1968, approvava il progetto di ricostruzione di un fabbricato di

proprietà del sig. Paolo Moser, in Rione S. Pietro in Laives,

danneggiato dall'alluvione del 4 e 5 novembre 1966. Dichiarava altresì

i relativi lavori urgenti e indefferibili. Con nota in pari data

chiedeva l'occupazione temporanea di alcuni immobili, posti in comune

catastale di Laives, di proprietà della frazione di Nova Ponente,

occorrenti per la detta ricostruzione.

Il vice Comissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige,

con decreto n. 5386/1V del 1968, richiamandosi agli artt. 7, quarto

comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; 2, secondo comma, della

legge 9 aprile 1955, n. 279; 7 e seguenti della legge 25 giugno 1965,

n. 2359; 76 dello Statuto speciale per la Regione, autorizzava a favore

del sig. Moser l'occupazione temporanea degli immobili, destinata a

essere resa definitiva.

In seguito a deliberazione 7 giugno 1968 della Giunta regionale, il

Presidente di questa, rappresentato e difeso dall'avv. Feliciano

Benvenuti, proponeva ricorso per conflitto di attribuzione contro il

Presidente del Consiglio dei Ministri e il vice Commissario del Governo

in Bolzano.

Nel ricorso si premette che, per l'art. 4, n. 4, dello Statuto

speciale, la materia dell'espropriazione per pubblica utilità rientra

tra le competenze a carattere esclusivo della Regione, mentre sono

riservati allo Stato i provvedimenti riguardanti opere a suo carico.

Nella specie non ricorrerebbe tale ipotesi, perché l'art. 88 bis della

legge 23 dicembre 1966, n. 1142, di conversione del decreto legge 18

novembre 1966, n. 976, col disporre l'assegnazione, alle Regioni e alle

Provincie a Statuto speciale, di quote parti degli stanziamenti

autorizzati dal detto decreto legge, avrebbe riconosciuto che gli

interventi relativi alla ricostruzione di opere non dovevano più

considerarsi a carico dello Stato. I provvedimenti di espropriazione,

quindi, sarebbero di competenza degli organi regionali e provinciali, a

cui il secondo comma dell'art. 88 bis ha attribuito i poteri

amministrativi previsti dai decreti legge n. 914 e 976 del 1966. Il

ricorrente conclude chiedendo che la Corte annulli il decreto

commissariale n. 5386/IV/1968, dichiarando la competenza della Regione

Trentino-Alto Adige a emanare i provvedimenti amministrativi in materia

di espropriazione, di cui all'art. 88 bis della legge n. 1142 del 1966,

in relazione all'art. 2, secondo comma, della legge 9 aprile 1955, n.

279.

Il ricorso, regolarmente notificato, veniva depositato il 26 giugno

1968.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,

con atto d'intervento depositato il 27 giugno 1968. In esso si espone

che il Comune di Laives aveva negato al sig. Moser l'autorizzazione a

ricostruire la sua azienda nel luogo in cui sorgeva prima che fosse

distrutta dall'alluvione, non potendo la zona considerarsi sicura. Il

Moser chiese quindi, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 976 del 1966,

modificato dall'art. 1 della legge n. 1142 del 1966, la espropriazione

coattiva e l'autorizzazione all'occupazione d'urgenza di altri

immobili, idonei alla ricostruzione della sua azienda, consistente in

una segheria. L'Ufficio del genio civile ritenne accoglibile l'istanza,

e il Provveditorato alle opere pubbliche, con provvedimento 4 aprile

1968, dichiarò i lavori di ricostruzione della segheria indifferibili

e urgenti. Il vice Commissario del Governo emise quindi il decreto di

autorizzazione all'occupazione d'urgenza. Tale decreto, sostiene la

difesa del Presidente del Consiglio, è legittimato dall'intervento

finanziario dello Stato, ed è da escludere la competenza della

Regione, giacché, in base all'art. 1 della legge regionale 17 maggio

1956, n. 7, sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità, le norme

della legge stessa non si applicano quando si tratti di opere a carico

dello Stato. Inconferente sarebbe il richiamo all'art. 88 bis della

legge n. 1142 del 1966, perché l'assegnazione di fondi speciali alle

Regioni e alle Provincie riguarda il ripristino delle opere pubbliche e

non esclude che anche il cittadino abbia titolo diretto a fruire delle

provvidenze statali.

La difesa del Presidente della Regione, nella memoria depositata

l'11 novembre 1968, insiste sulla rilevanza che avrebbe il citato art.

88 bis per la individuazione della competenza statale o regionale. Dal

coordinamento dei suoi due commi risulterebbe che nelle Regioni a

statuto speciale, aventi potestà legislativa esclusiva in materia di

lavori pubblici d'interesse regionale e di espropriazione per pubblica

utilità, gli interventi per le ricostruzioni non vanno considerati a

carico dello Stato, ma della Regione, a cui vengono assegnati i fondi

relativi. Con tale assegnazione sarebbe stato eliminato l'intervento

finanziario dello Stato, e, con esso, il presupposto che avrebbe potuto

far venir meno la competenza regionale.

Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito i

rispettivi argomenti. Considerato in diritto :

È noto che, per l'art. 4, n. 4, dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, la competenza legislativa primaria della Regione

comprende la "espropriazione per pubblica utilità non riguardante

opere a carico dello Stato", ed è pacifico che in tale competenza

rientrano i provvedimenti di occupazione d'urgenza preordinati

all'esproprio.

Il provvedimento che ha dato luogo al presente conflitto aveva per

oggetto l'occupazione d'urgenza di alcuni immobili, per la

ricostruzione di un fabbricato di proprietà privata distrutto dalle

alluvioni del 1966, ed era stato emesso con riferimento all'art. 7

della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e all'art. 2, secondo comma,

della legge 9 aprile 1955, n. 279, ivi richiamato. In base alle norme

di cui ai detti articoli, essendo stato riconosciuto necessario

dall'Ufficio del genio civile lo spostamento dell'ubicazione

dell'edificio distrutto, era stato precedentemente concesso il

contributo dello Stato e, col provvedimento impugnato, era stata

autorizzata l'occupazione temporanea, destinata a essere resa

definitiva, dei predetti immobili.

Secondo la Regione, tale provvedimento avrebbe invaso la sfera

della sua competenza, in quanto l'art. 88 bis della legge n. 1142 del

1966 avrebbe sottratto al contributo dello Stato le opere di

ricostruzione da compiersi nel territorio della Regione stessa.

Ma la tesi non può essere accolta.

L'art. 88 bis, introdotto con la conversione in legge del decreto

18 novembre 1966, n. 976, aveva disposto che, con decreti dei Ministri

competenti, fossero assegnate quote parti degli stanziamenti previsti

dal detto decreto e dal precedente decreto legge 9 novembre 1966, n.

914, alle Regioni e Provincie con Statuto speciale, in relazione alle

materie in cui esse hanno competenza legislativa primaria. Tale limite

di competenza è ribadito nel secondo comma dell'art. 88 bis, ove è

detto che i poteri amministrativi previsti dai decreti legge nn. 914 e

976 del 1966 sono esercitati dagli organi regionali e provinciali

"nelle materie in cui le Regioni e le Provincie a statuto speciale

hanno competenza legislativa". Tra queste materie possono qui

menzionarsi i lavori pubblici d'interesse regionale, di competenza

della Regione Trentino-Alto Adige per l'art. 4, n. 5, dello Statuto

speciale, e le opere di pronto soccorso per pubbliche calamità, di

competenza delle Provincie di Trento e Bolzano per l'art. 11, n. 14,

del medesimo Statuto.

Per le opere di ricostruzione di fabbricati di proprietà privata,

l'art. 1 della stessa legge di conversione, richiamandosi all'art. 1

della legge 9 aprile 1955, n. 279, prevede la concessione di contributi

statali, con un procedimento regolato dagli articoli successivi. Tra

questi, l'art. 7, col richiamo all'art. 2 della predetta legge n. 279

del 1955, contempla il caso dello spostamento di ubicazione,

riconosciuto indispensabile dall'ufficio del genio civile, e prevede

l'immediata occupazione e l'esproprio del suolo necessario. Le

disposizioni dei citati artt. 1 e seguenti del decreto n. 976,

convertito nella legge n. 1142 del 1966, erano estese, con l'art. 12,

rimasto invariato nella legge di conversione, "ai lavori che debbono

essere eseguiti nelle Regioni a statuto speciale".

La legge n. 1142 del 1966, pertanto, col prevedere l'assegnazione

di una quota parte dei disposti stanziamenti alle Regioni e Provincie a

statuto speciale, per le opere che già precedentemente rientravano

nelle materie di loro competenza, non veniva ad escludere la

concessione di contributi da parte dello Stato, per la ricostruzione di

fabbricati privati, attraverso un procedimento e un'istruttoria

affidata a organi statali, a norma degli artt. 1-12 del decreto

convertito in legge.

Non ha perciò fondamento l'assunto della Regione, secondo cui

l'art. 88 bis conterrebbe il riconoscimento legislativo che i

contributi per le opere di ricostruzione siano da considerare,

indistintamente, non a carico dello Stato, e che di conseguenza gli

eventuali provvedimenti di espropriazione necessari per le dette opere

rientrino tra i poteri il cui esercizio è attribuito agli organi

regionali dal secondo comma del medesimo articolo. Al contrario, la

concessione di contributi dello Stato a privati, prevista e regolata

dai citati artt. 1 e seguenti, costituisce il presupposto che fa venir

meno la competenza regionale in materia di espropriazione.

Nella specie, per l'avvenuto intervento finanziario dello Stato a

norma delle predetti disposizioni, il procedimento espropriativo non

poteva quindi svolgersi che secondo le norme della legislazione statale

e ad opera degli organi dello Stato. Non può perciò farsi luogo

all'annullamento del provvedimento impugnato, emesso in conformità

dell'art. 76 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige,

che attribuisce al Commissario del Governo il compimento degli atti

già demandati al Prefetto, in quanto non siano affidati dallo stesso

Statuto o da altre leggi a organi della Regione: ipotesi, questa

ultima, che, per le ragioni innanzi esposte, non ricorreva nella

specie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che è di competenza del Commissario del Governo presso la

Regione Trentino-Alto Adige adottare i provvedimenti di immediata

occupazione e di espropriazione di immobili per le opere di

ricostruzione di fabbricati di proprietà privata finanziate dallo

Stato, di cui all'art. 7 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976,

modificato con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e

all'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279, ivi richiamato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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