Art. 2 — Spese di esercizio finanziate dalla sovvenzione dello Stato; quote patrimoniali

La sovvenzione annua da accordare ai sensi della presente legge e' diretta a promuovere la gestione dei servizi ferroviari in condizioni di equilibrio economico attraverso il finanziamento di una parte delle spese di esercizio determinato ai sensi dei successivi articoli, con inclusione degli oneri di cui agli articoli 6 e 7 nonche' delle quote annue finanziarie e patrimoniali gia' indicate sotto le lettere c), d) ed e) dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. Il pagamento della sovvenzione puo' essere in tutto o in parte sospeso nei casi previsti dall'articolo 203 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Testo vigente dal 27 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-08;297~art2 · fonte del testo

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