Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono aggiunti i seguenti: "Qualora, anche dopo la seconda revisione, intervengano mutamenti nelle condizioni economiche dell'esercizio, lo stesso Ministro e' autorizzato a disporre una terza revisione. I provvedimenti di revisione per l'aumento della sovvenzione d'esercizio saranno in ogni caso subordinati:

  • a)alla condizione che il mutato rapporto tra prodotti e spese nelle voci considerate nei piani finanziari istituiti per la determinazione e revisione delle sovvenzioni sia tale da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione statale, sulla base dei criteri all'uopo indicati dalla commissione interministeriale di cui al successivo articolo 10, la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio;
  • b)all'adozione da parte dei concessionari di tutte le economie compatibili con l'importanza dei servizi esercitati, anche ricorrendosi, ove sia possibile senza danno per l'economia delle zone servite, ad ulteriori trasformazioni, semplificazioni e riduzioni dei servizi in applicazione delle leggi vigenti. Anche la decorrenza della terza revisione e' fissata allo scadere del triennio d'efficacia della revisione precedente. Ove nel corso del triennio intercorrente tra l'una e l'altra revisione si manifestino disavanzi d'esercizio rispetto ai quali risulti insufficiente la sovvenzione in atto, e che giustifichino l'intervento dello Stato per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su conforme parere della commissione interministeriale prevista dal successivo articolo 10, puo' concedere, nel triennio medesimo, integrazioni della sovvenzione di cui sopra. Dette integrazioni non potranno, nel loro complesso, superare il 20 per cento della sovvenzione accordata ai sensi della presente legge e saranno recuperate a carico della maggior sovvenzione che risultera' dovuta in sede della successiva revisione. Le presenti disposizioni valgono anche per le sovvenzioni determinate con provvedimenti di legge".

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 149/1987

    Altra decisione
    23 aprile 1987

    Successivamente alla rimessione delle questioni sono intervenute nuove norme (art. 15 legge n. 297 del 1978; art. 2 D.L. n. 66 del 1980, convertito in legge n. 176 del 1980; art. 27 legge n. 526 del 1982, art. 8 legge n. 887 del 1984), delle quali compete al giudice 'a quò valutare l'incidenza sulla disciplina concernente le sovvenzioni previste per i concessionari di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive. (Restituzione atti al giudice 'a quò per riesame rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971 n. 1080 e dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952 n. 1221, sollevate in riferimento agli artt. 47 e 97 Cost.).

    Art. 41 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 · Art. 4 Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1080~art1 · fonte del testo

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