A decorrere dal 1978, per il rinnovo o per l'integrazione degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un capitolo denominato "fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile", al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione. Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di eventuali recuperi, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda stessa sino alla quota relativa all'anno 1977 e, per la restante parte, con il fondo comune di cui al primo comma. L'utilizzazione del fondo comune e' stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 13. Il materiale rotabile di proprieta' sociale, rinnovato o sostituito mediante l'utilizzo dei fondi di rinnovo di proprieta' statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune, passa integralmente in proprieta' dello Stato e, conseguentemente, e' riconosciuta al concessionario una quota di ammortamento secca del valore di tale materiale determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In caso di dissenso, la stima e' rimessa a giudizio di arbitri nominati uno dal Ministero dei trasporti, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente del Consiglio di Stato. La predetta quota di ammortamento deve intendersi in aggiunta a quella gia' riconosciuta dall'articolo 2 per soli interessi, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. Analoga quota, la cui valutazione e' da stabilire ai sensi del comma precedente, e' riconosciuta per il materiale rotabile di proprieta' sociale che, pur non interessato a lavori di rinnovamento, sia ceduto in proprieta' dello Stato con delibera del competente organo sociale approvata con decreto del Ministro dei trasporti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 gennaio 1994, n. 92

1

La L. 28 gennaio 1994, n. 92, ha disposto (con l'art. 1) che: "La gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, istitutiva del "fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile", stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994".

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1978 al 22 febbraio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 gennaio 1994, n. 92

    La L. 28 gennaio 1994, n. 92, ha disposto (con l'art. 1) che: "La gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, istitutiva del "fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile", stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994".

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urn:nir:stato:legge:1978-06-08;297~art10 · fonte del testo

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