Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1969 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio

decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509 (provvedimenti per l'ordinamento

del credito agrario), convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, e

successive modificazioni, e degli artt. 15, primo e secondo comma, e

16, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739

(provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e

provvidenze per le imprese industriali), promosse con ordinanza emessa

il 27 giugno 1967 dal tribunale di Matera nel procedimento civile

vertente tra Torre Angela e altri ed il Banco di Napoli e altri,

iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione di Torre Angela ed altri e del Banco

di Napoli, e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Giuseppe Tosatti, per Torre ed altri, l'avv. Leopoldo

Piccardi, per il Banco di Napoli, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Giovanni Albissini, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Angela Torre e altri avevano concesso in locazione, nel 1961, a

Giuseppe Dilengite un fondo rustico denominato Matina Soprana in

tenimento di Grottale (Matera) per la durata di due anni; in seguito al

decesso del Dilengite, la locazione era stata convenzionalmente

prorogata con gli eredi fino al 15 agosto 1964. Cessato il rapporto coi

Dilengite, una parte del fondo veniva data in locazione ad Antonio

Leone e altri, e la restante parte a Nicola Ludovico, per la durata di

sei anni.

Con citazione notificata il 12-14 giugno 1965 i predetti

proprietari Torre ed i locatari Leone e Ludovico, premesso di essere

venuti a conoscenza che i Dilengite avevano ottenuto da vari istituti

esercenti il credito agrario, in relazione al fondo Matina Soprana,

prestiti di conduzione per ingenti importi ed anche con scadenza

successiva alla durata del rapporto locativo di cui erano titolari,

rilasciando cambiali agrarie rimaste in gran parte insoddisfatte,

convenivano in giudizio i detti istituti di credito, per sentir

dichiarare la inesistenza di qualsivoglia privilegio sui frutti del

fondo, ad essi opponibile ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 29

luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760,

modificato col decreto legge 29 luglio 1928, n. 2085, e disposizioni

connesse. In linea subordinata si eccepiva l'illegittimità

costituzionale delle dette disposizioni legislative, in riferimento

agli artt. 3, 23 e 42 della Costituzione.

Il tribunale di Matera, con ordinanza 27 giugno 1967, riteneva non

manifestamente infondata la questione solo rispetto all'art. 42 della

Costituzione. Si osserva nell'ordinanza che, per effetto delle

impugnate disposizioni, il proprietario, per il comportamento di un

altro soggetto e senza il concorso della propria volontà, vede

assoggettati i propri beni a un vincolo reale, e ristretta la sua

facoltà di godimento, che, per l'art. 42 della Costituzione, può

essere soppressa quando ricorrano "motivi di interesse generale", ma

non può essere compressa o annullata per effetto del comportamento di

un soggetto diverso dal proprietario. Se si ammette, anche alla stregua

degli artt. 15 e 16 della legge 21 luglio 1960, n. 739, che ha

consentito la ratizzazione dei prestiti, che il privilegio possa

gravare sui frutti che, per l'avvenuta cessazione del rapporto

locativo, non appartengono più al conduttore, non sembra infondata la

tesi della violazione dell'art. 42 della Costituzione. L'ordinanza

rimetteva pertanto a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale del citato art. 8 del regio decreto legge 29 luglio

1927, n. 1509, e degli artt. 15, primo e secondo comma, e 16, secondo,

terzo e quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, in

riferimento all'art. 42 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Si sono costituiti nel presente giudizio i signori Torre, Leone e

Ludovico, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Tosatti, con

deduzioni depositate il 28 agosto 1967. In esse si premette che la

giurisprudenza ritiene che il privilegio in questione può avere una

durata superiore a quella del rapporto locativo che fa capo al

debitore, con la conseguenza che può gravare su frutti che non

appartengono più a quest'ultimo, senza che il proprietario possa

impedire tali effetti. In ciò si ravvisa la violazione non solo

dell'art. 42, ma anche degli artt. 3 e 23 della Costituzione.

Si è anche costituito il Banco di Napoli, rappresentato e difeso

dall'avv. Leopoldo Piccardi, con deduzioni depositate il 28 agosto

1967, nelle quali si rileva preliminarmente che gli artt. 15 e 16 della

legge 739 del 1960 non possono formare oggetto di sindacato sotto il

profilo precisato dall'ordinanza, perché il loro contenuto è estraneo

alla censura da questa presa in considerazione. Quanto all'art. 8 del

regio decreto legge n. 1509 del 1927 si osserva che esso non viola

l'art. 42 della Costituzione, il quale prevede limiti alla proprietà,

allo scopo di assicurarne la funzione sociale, e va inteso in

correlazione con le altre norme della Costituzione relative ai rapporti

economici, nel cui quadro rientra la legislazione sul credito agrario.

Tali argomenti sono stati svolti in successiva memoria, nella quale

si osserva che il proprietario si arricchirebbe ingiustamente se

potesse far propri i frutti ottenuti con l'impiego di capitali

anticipati da altri, senza sopportare alcun onere per il rimborso di

essi. A sostegno della tesi della legittimità delle norme impugnate,

in quanto incidono su un rapporto contrattuale, si ricorda la

giurisprudenza della Corte relativa all'avviamento commerciale, alla

proroga dei contratti di locazione, alla risoluzione di canoni e via

dicendo. Per quanto riguarda la legge n. 739 del 1960 si insiste nel

rilevare che non ha formato oggetto di autonoma impugnativa, e

comunque, l'eccezione di illegittimità costituzionale sarebbe

infondata, perché la ragione della legge, emanata per far fronte alle

conseguenze di calamità naturali, giustifica i maggiori oneri che i

proprietari sono chiamati a sostenere. È intervenuto in giudizio il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 3 novembre

1967, in cui si rileva che la legislazione sul credito agrario investe

un rilevante interesse pubblico, di stimolo e incentivo alla

coltivazione dei terreni. L'art. 8 impugnato si armonizza con la

funzione sociale della proprietà, essendo giustificabile che il

privilegio, nel caso di mancata realizzazione del credito sui frutti

dell'anno, si estenda sui frutti dell'anno successivo, alla cui

realizzazione le somme erogate hanno contribuito. Ancora più evidente

è questa giustificazione per la legge n. 739 del 1960, emanata in

presenza di eccezionali momenti, e con esclusivo riferimento a zone

agricole danneggiate da calamità naturali.

Nella discussione orale i difensori delle parti hanno sviluppato i

rispettivi argomenti. Considerato in diritto :

1. - Per precisare i termini del giudizio, va osservato che

l'ordinanza del tribunale di Matera ha rimesso a questa Corte la

questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate con

riferimento all'art. 42 della Costituzione, ritenendola invece

manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 23 della

Costituzione. Vanno perciò disattese le considerazioni svolte dalla

difesa Torre, nell'atto di costituzione, a proposito di questi ultimi

articoli.

Così determinato il thema decidendum, è da premettere che la

legge 5 luglio 1928, n. 1760 (di conversione del D.L. 29 luglio 1927,

n. 1509), regola le operazioni di credito agrario di esercizio,

riguardanti: "1) i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e

per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti"

(art. 2; le altre operazioni ivi considerate non concernono il presente

giudizio). Per tali prestiti è stabilito che "avranno scadenza

rispettivamente alla epoca del raccolto o della completa utilizzazione

o trasformazione del prodotto" (art. 5). A garanzia dei detti prestiti,

l'art. 8 dispone che essi "sono privilegiati sopra i frutti pendenti e

quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le

derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi

rustici e provenienti dai medesimi". Tale privilegio compete

all'Istituto mutuante "in confronto di chiunque possegga, coltivi e

conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola

rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio

si trasferisce sui frutti dell'annata successiva; purché il debitore

continui nella conduzione del fondo" (secondo comma dell'articolo,

modificato dal decreto legge 29 luglio 1928, n. 2085).

Dalle riportate norme si evince che beneficiario del prestito è il

conduttore dell'azienda, sia o non proprietario del fondo, e che

formano oggetto del privilegio i frutti dell'anno di scadenza del

prestito: scadenza che, per l'art. 5 innanzi riportato, si ha

"all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione del prestito".

La garanzia del prestito è pertanto costituita, come esattamente si

afferma nelle deduzioni del Banco di Napoli, da beni che sono stati

prodotti con l'attività del debitore e con l'utilizzazione del

prestito. La norma impugnata trova rispondenza nella norma generale

dell'art. 2757 del Codice civile, per la quale i crediti per le

somministrazioni e per i lavori di coltivazione e di raccolta

dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione

abbiano concorso.

Trattasi di un privilegio di carattere reale, costituito per legge,

rispetto al quale, per questa sua natura, non può invocarsi il

principio della irrilevanza della res inter alios acta, e che può

essere esercitato contro chiunque, per il diritto di seguito, proprio

dei privilegi reali.

Non sussiste pertanto l'asserita violazione dell'art. 42 della

Costituzione.

Né, a giudizio della Corte, può ravvisarsi violazione di tale

articolo ove si ritenga, con la prevalente giurisprudenza, che la

durata del privilegio corrisponda all'anno di calendario successivo

alla scadenza del prestito, e che quindi possa essere esercitato sul

raccolto di tale anno, anche nel caso che il debitore abbia

precedentemente cessato la conduzione del fondo.

Va in proposito osservato che la disciplina del credito agrario è

intesa al conseguimento dei fini di utilità sociale della produzione

agricola e del suo incremento, rispetto ai quali si legittimano i

limiti ed i vincoli della proprietà privata, inerenti alla "funzione

sociale" di essa, e preordinati, per quanto riguarda la proprietà

terriera, al fine di "conseguire il razionale sfruttamento del suolo e

di stabilire equi rapporti sociali" (art. 44 della Costituzione).

La possibilità di far valere il privilegio nei confronti del terzo

(proprietario o nuovo conduttore del fondo) corrisponde agli indicati

scopi di interesse generale, di favorire il credito agrario, giacché,

se la si escludesse, la garanzia del prestito potrebbe essere

inoperante, e d'altronde l'utilità del suo impiego non si esaurisce

con la produzione dei frutti dell'annata, potendo derivare da esso un

vantaggio per la valorizzazione del fondo e la realizzazione dei frutti

successivi.

È anche da tener presente che la legge contiene norme dirette ad

assicurare che il prestito sia utilizzato per gli scopi per cui è

concesso (artt. 7 e 10), e il regolamento di esecuzione stabilisce i

mezzi idonei perché l'istituto di credito, nel concedere il prestito,

accerti il titolo al quale il richiedente coltiva il fondo, con

riferimento ai contratti che lo comprovino (d.m. 23 gennaio 1928, art.

1, lett. b).

2. - Gli artt. 15 e 16 della legge n. 739 del 1960 sono impugnati,

sia nell'ordinanza che nell'atto di costituzione dei signori Torre, in

quanto fanno riferimento all'art. 8 del decreto legge n. 1509 del 1927,

e pertanto valgono per essi le ragioni innanzi esposte.

Va comunque considerato che la legge del 1960, riguardante

determinate zone agricole, fu emanata per far fronte alle conseguenze

di calamità naturali verificatesi in quell'anno, e ciò legittima,

come questa Corte ha ritenuto in casi analoghi (sentenze n. 7 del 1956

e n. 8 del 1962), l'eventuale limitazione che da esse possa derivare ai

diritti dei proprietari, anche in conformità al principio

costituzionale della solidarietà sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509

(Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario), convertito in

legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché degli

artt. 15, primo e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma,

della legge 21 luglio 1960, n. 739 (Provvidenze per le zone agrarie

danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese

industriali), proposta con l'ordinanza del tribunale di Matera in

epigrafe indicata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

ECLI:IT:COST:1969:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari