Art. 22 — Proroga del termine per la presentazione dei documenti per la liquidazione finale dei contributi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

Il periodo di un anno stabilito dall'articolo 18 per la presentazione dei documenti per ottenere la liquidazione finale dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 18 medesimo si computa dalla data suddetta. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1975, n. 720

2

La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1976.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1975, n. 720

    La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1976.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art22 · fonte del testo

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