Art. 13 — Termine per la presentazione dei documenti di liquidazione

I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dal presente titolo debbono essere presentati, a pena di decadenza:

  • a)per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;
  • b)per i lavori di trasformazione non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi;
  • c)per i lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) non oltre sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. In caso di decadenza dal contributo per inosservanza dei termini di cui al precedente comma e in ogni altro caso di decadenza devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art13 · fonte del testo

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