Art. 18 — Termine per la presentazione dei documenti relativi alla liquidazione finale dei contributi

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I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono stabiliti i documenti necessari per ottenere la concessione ed il pagamento parziale e definitivo dei contributi suddetti. In caso di decadenza dal contributo per inosservanza del termine di cui al primo comma e in ogni altro caso di decadenza, devono essere restituiti gli importi eventualmente gia' corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976

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