Art. 4 — Termini per l'approvazione dei progetti
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo a seconda delle competenze - con deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962 n. 17, entro trenta giorni dalla, ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche o del Ministro per i lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art4 · fonte del testo
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