Art. 8 — Contributi per le attrezzature tecnico-sanitarie

A valere sulle disponibilita' del fondo nazionale ospedaliero di cui all'articolo 33 della legge sugli enti ospedalieri e sulla assistenza ospedaliera, il Ministero della sanita' puo' concedere contributi e sussidi agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle province e da altri enti pubblici, per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale, per il miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza stabilita ai sensi delle vigenti disposizioni non riesca a coprire le spese occorrenti, osservando le norme dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;431~art8 · fonte del testo

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