Art. 33 — Fondo nazionale ospedaliero

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' sara' iscritto in apposito capitolo il fondo nazionale ospedaliero. Il fondo e' destinato alla concessione da parte del Ministero della sanita' di contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per il miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza prevista nel quarto comma dell'articolo 32 non riesca a coprire le spese occorrenti, osservando le norme dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717; nonche' al pagamento dell'integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici interni secondo le norme di cui al successivo articolo 47. All'onere derivante dall'applicazione della presente norma, calcolato per l'anno 1967 in lire 10 miliardi, si fara' fronte mediante riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n. 5381 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Al fondo previsto dal presente articolo affluiscono altresi' i proventi di donazioni, eredita' e legati che pervengano allo Stato con destinazione all'assistenza ospedaliera. Il fondo nazionale ospedaliero viene inoltre annualmente incrementato a partire dal 1968 con somme stanziate con la legge ordinaria di bilancio e destinate alla concessione da parte del Ministero della sanita' di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/1971

    Questione inammissibile
    9 giugno 1971

    Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta con ricorsi delle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione, poiché alle regioni a statuto ordinario di nuova istituzione è impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di competenza finché non siano maturati i presupposti - nella specie non ancora verificatisi - richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioè fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finché non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potrà impedire l'esercizio della competenza regionale ed in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio ex art. 117 della Costituzione. Cfr.: sent. 119/71.

    Art. 1 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 9 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 10 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 11 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art33 · fonte del testo

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