Art. 9 — Garanzia per l'assunzione dei mutui

La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni ai comuni e alle province possono concedere mutui anche agli enti pubblici da cui dipendano ospedali psichiatrici per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno definite le modalita' relative al conferimento delle delegazioni. Gli enti di previdenza sono autorizzati, nei limiti del 10 per cento delle disponibilita' investibili in beni patrimoniali, a concedere mutui agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;431~art9 · fonte del testo

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