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Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilita' permanente di grado non inferiore all'80 per cento, liquidata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, spetta al coniuge ed ai figli superstiti di cui all'articolo 85 del predetto testo unico, uno speciale assegno continuativo mensile pari ad una quota parte della rendita di inabilita' permanente di cui godeva l'assicurato: il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; se superstite e' il marito l'assegno e' corrisposto solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo; il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta'; il 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'assicurato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita e' loro corrisposta nella misura del 50 per cento, finche' dura l'inabilita'. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente articolo, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati entro trecento giorni da tale data.

Testo in vigore dal 17 maggio 1976 al 30 maggio 1982

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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