Art. 4 — Cantieri ammessi al contributo

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Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 3 i cantieri costruttori di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nel successivo articolo 5 che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attivita', anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980. Ai fini anzidetti non ha rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di societa' diverse, purche' aventi come oggetto sociale quello della costruzione di navi e/o galleggianti in genere. Sono esclusi dai benefici, di cui all'articolo 3, i cantieri ai quali sia stato concesso il contributo del titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attivita' di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui alla lettera c) del successivo articolo 5. I contributi di cui al presente titolo sono concessi per un tonnellaggio che, complessivamente nel triennio, rientri nei limiti di capacita' indicati dal piano di settore per l'industria navalmeccanica rispettivamente per i cantieri maggiori e per quelli medio-minori. Il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 1 gennaio 1981. Il decreto di cui al comma precedente e' comunicato, prima della pubblicazione, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e trasmesso alle commissioni permanenti competenti per materia che esprimono il loro parere nel termine previsto dai rispettivi regolamenti.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 16 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art4 · fonte del testo

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