((Con convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

  • a)per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;
  • b)per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma;
  • c)per il conglobamento del residuo debito di cui all'articolo 16, secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 12, compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso articolo 16, l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse piu' favorevole;
  • d)per disciplinare le modalita' per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonche' per stabilire la misura del relativo tasso di interesse che non dovra' comunque essere superiore al 3 per cento annuo)).

Testo vigente dal 21 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1964

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964. 4 parole tolte, 151 parole aggiunte in 5 capoversi.

Con tolto: apposite convenzioni saranno aggiunto: convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tolto: fra aggiunto: tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiateaggiunto: , al tasso di interesse aggiunto: non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12aggiunto: , con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16aggiunto: , primo comma;

aggiunto: c) per il conglobamento del residuo debito di cui all'articolo 16, secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 12, compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso articolo 16, l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse piu' favorevole;

aggiunto: d) per disciplinare le modalita' per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonche' per stabilire la misura del relativo tasso di interesse che non dovra' comunque essere superiore al 3 per cento annuo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art19 · fonte del testo

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