Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Testo vigente dal 8 maggio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-22;290~art8 · fonte del testo

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