((I contributi di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato. Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte e' erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12. I finanziamenti di cui alla lettera b) del primo comma, dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro)).

Testo vigente dal 21 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1964

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964. 41 parole tolte, 148 parole aggiunte.

I contributi di cui all'articolo 12, aggiunto: primo comma, lettera a)tolto: , sono concessi dal prefetto con proprio decreto e corrisposti dall'intendente di finanza aggiunto: della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con tolto: ordine di accreditamento aggiunto: ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato. Alle imprese tolto: alle quali sono stati concessi contributi a norma dell'articolo 12 della presente legge saranno aggiunto: beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni tolto: non inferiori al 30 aggiunto: pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo tolto: per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte tolto: verra' aggiunto: e' erogata secondo gli stati tolto: d'avanzamento dei lavori aggiunto: di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12. I finanziamenti di cui alla lettera b) del primo comma, dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art15 · fonte del testo

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