((Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, e' corrisposto agli aventi diritto su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sia che essi occupassero l'immobile a titolo di locazione che di proprieta', un contributo entro il limite massimo di lire un milione per le unita' immobiliari fino a 3 vani, di lire 1.200.000 per le unita' immobiliari fino a 4 vani, di lire 1.400.000 per le unita' immobiliari fino a 5 vani, di lire 1.500.000 per le unita' immobiliari fino a 6 vani, di lire 1.600.000 per le unita' immobiliari di 7 o piu' vani. Per il computo dei vani si fara' riferimento agli accertamenti catastali gia' determinati ai sensi della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, trascurando le frazioni di vano. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali. Qualora fossero state corrisposte a carico dello Stato sovvenzioni per lo stesso titolo esse verranno trattenute sull'importo delle somme dovute ai sensi del primo comma del presente articolo e fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme stesse. Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.000 milioni di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964)).

Testo vigente dal 9 luglio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 luglio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1964 al 9 luglio 1966. 100 parole tolte, 169 parole aggiunte.

Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle tolto: abitazioni aggiunto: unita' immobiliari distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, e' corrisposto agli aventi dirittotolto: , su domanda degli interessati da presentarsi entro tolto: 3 aggiunto: tre mesi dall'entrata in vigore tolto: della presente legge aggiunto: del presente decreto, sia che essi occupassero l'immobile a titolo di locazione che di proprieta', un contributo entro il limite massimo tolto: del 20 per cento delle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unita' immobiliare ai sensi del precedente articolo 6. Il contributo in favore dell'occupante non proprietario non puo' essere inferiore alla somma che sarebbe spettata al proprietario nelle ipotesi contemplate dai commi primo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963 aggiunto: di lire un milione per le unita' immobiliari fino a 3 vani, di lire 1.200.000 per le unita' immobiliari fino a 4 vani, di lire 1.400.000 per le unita' immobiliari fino a 5 vani, di lire 1.500.000 per le unita' immobiliari fino a 6 vani, di lire 1.600.000 per le unita' immobiliari di 7 o piu' vani. Per il computo dei vani si fara' riferimento agli accertamenti catastali gia' determinati ai sensi della legge 11 agosto 1939, n. tolto: 1457, modificato dal precedente articolo 6. All'atto della presentazione della domanda sono liquidati al danneggiato acconti, non ripetibili, nella misura di lire 100 mila per ciascun componente del nucleo familiare convivente alla data del 9 ottobre 1963. Alla erogazione aggiunto: 1249, e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, trascurando le frazioni di vano. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali. aggiunto: Qualora fossero state corrisposte a carico dello Stato sovvenzioni per lo stesso titolo esse verranno trattenute sull'importo delle somme dovute ai sensi del primo comma del presente articolo e fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme stesse. Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di tolto: lire 1.000 milioni tolto: da inscriversi aggiunto: di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art38 · fonte del testo

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