Avvenuta la definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi di cui all'art. 1, si effettuera' il conguaglio tra la somma dovuta e la cessione dei sei miliardi di lire. Nel caso che l'ammontare della liquidazione definitiva risultasse superiore a sei miliardi di lire, si procedera' al pagamento del residuo dovuto a favore della "Societa' manifatture cotoniere meridionali". Qualora, invece, l'ammontare della liquidazione definitiva risultasse inferiore, l'eccedenza verra' rimborsata alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio. Il credito statale per l'eventuale eccedenza e' garantito da privilegio sugli immobili di grado pari a quello previsto dall'art. 2771 del Codice civile.

Testo vigente dal 6 dicembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1114~art2 · fonte del testo

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