Il Ministro per il tesoro, in dipendenza della nuova destinazione data ai crediti di cui al precedente articolo 1, e' autorizzato a provvedere con propri decreti, al momento in cui si fara' luogo alla, chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio in favore alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), cessionaria dei crediti stessi, della differenza in meno che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essa spettanti in forza delle leggi vigenti.

Testo vigente dal 16 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;207~art3 · fonte del testo

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