Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che, nel periodo 1999-2003, pongono in atto piani di ristrutturazione del proprio apparato produttivo per far fronte a situazioni di difficolta', anche a mezzo di effettive ed irreversibili chiusure parziali o totali dei propri stabilimenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' concedere, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 6 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2000 un contributo una tantum non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani medesimi nei limiti di quanto previsto dal capo III del Regolamento. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 le imprese presentano, entro tre mesi dalla data in cui si determina la situazione di crisi aziendale, apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione e da una dettagliata relazione sul piano e sui suoi specifici obiettivi in rapporto alla situazione di difficolta' in cui versa l'impresa. I piani presentati ai sensi del comma 2 sono approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234. 4. La verifica della realizzazione dei piani ai fini della concessione del contributo e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. 5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 368 del 23 dicembre 1994. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Testo vigente dal 14 gennaio 2000

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-12-28;522~art6 · fonte del testo

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