Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e' sostituito dal seguente: "Il contributo e' elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di dodici anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione dei seguenti tipi di unita':

  • 1)navi traghetto e navi per carico secco con piu' di un ponte, navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, multipurpose, navi per servizio Feeder, inferiori a 10.000 tonnellate di stazza lorda, qualora stazzate in base alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958; per le navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto congiunto di passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di tonnellaggio;
  • 2)navi da carico liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000 tonnellate di stazza lorda;
  • 3)navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda;
  • 4)navi da passeggeri, adibite a crociera, i cui lavori siano iniziati posteriormente al 1 gennaio 1984;
  • 5)navi ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse energetico, qualora si tratti di costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonche' unita' da ricerche".

Testo vigente dal 18 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;848~art7 · fonte del testo

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