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[1]Qualora non intervengano apposite convenzioni tra locatari e conduttori di locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, le pigioni correnti, fino a sessanta giorni dopo la stipulazione del trattato di pace, potranno essere pagate nel modo seguente:
- a)il 50 per cento delle somme dovute alle scadenze contrattuali;
- b)l'altro 50 per cento con l'interesse annuo del 5 per cento, in quote uguali aggiunte alle scadenze contrattuali nei tre anni consecutivi dal sessantesimo giorno della stipulazione del trattato di pace;
[2]I pagamenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati, per obbligo contrattuale, con carattere anticipato e per periodi di locazione in parte o in tutto posteriori alla stessa data di entrata in vigore della legge, restano esclusi dalla disposizione di cui al primo comma del presente articolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424 ha disposto (con l'art. 13, commi 1 e 2) che " La facolta' concessa al conduttore dall' art. 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1452, di pagare il 50 per cento delle somme dovute alle scadenze contrattuali cessa a partire dalla prima scadenza successiva al 60° giorno 441 l'entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento dell'altro 50% dovra' effettuarsi, con le modalita' indicate nella lettera, b) dello stesso art. 1, nei tre anni consecutivi a partire dal 1800 giorno dall'entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che la presente modifica si applica salvo che sia, diversamente convenuto dalle parti.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1947 al 16 dicembre 2009
