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[1]Qualora non intervengano apposite convenzioni tra locatari e conduttori di locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, le pigioni correnti, fino a sessanta giorni dopo la stipulazione del trattato di pace, potranno essere pagate nel modo seguente:
- a)il 50 per cento delle somme dovute alle scadenze contrattuali;
- b)l'altro 50 per cento con l'interesse annuo del 5 per cento, in quote uguali aggiunte alle scadenze contrattuali nei tre anni consecutivi dal sessantesimo giorno della stipulazione del trattato di pace;
[2]I pagamenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati, per obbligo contrattuale, con carattere anticipato e per periodi di locazione in parte o in tutto posteriori alla stessa data di entrata in vigore della legge, restano esclusi dalla disposizione di cui al primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1940 al 4 gennaio 1947
