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La liquidazione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2 viene disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Le domande per ottenere la concessione degli assegni predetti dovranno essere presentate al Ministero del tesoro, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ove la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. ((Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge)).

Testo in vigore dal 14 dicembre 1956 al 12 maggio 1961

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1955 al 14 dicembre 1956. 31 parole aggiunte.

… altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. aggiunto: Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art7 · fonte del testo

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