Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse modalita', un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo. Le Commissioni possono, ove occorra, avvalersi della consulenza di specialisti. Per gli accertamenti davanti alle Commissioni l'invalido puo' farsi assistere da un medico di fiducia. A ciascun componente le Commissioni sanitarie previste dalla presente legge, estraneo all'Amministrazione statale, e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire 3.000 per seduta.

Testo vigente dal 19 agosto 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-08-06;625~art10 · fonte del testo

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