Art. 4
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[1]E' data facolta' al Governo d'istituire una stazione sperimentale di bieticoltura, la quale avra' per fine gli studi, gli esperimenti ed ogni altra azione, che si attenga al perfezionamento della bieticoltura nazionale.
[2]La sede della stazione sara' determinata con R. decreto promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, in seguito a speciali convenzioni con gli enti locali, che si assumano regolare obbligo di fornire il locale e il podere e di contribuire alle spese di impianto e di mantenimento.
[3]Per le spese d'impianto sara' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1910-911, come quota a carico dello Stato, una somma di L. 20,000.
[4]Alla stazione si applicheranno le disposizioni relative alle stazioni agrarie e speciali contenute nella legge 19 luglio 1909, n. 527, ed ai ruoli organici cogli stipendi ed assegni previsti da tale legge saranno aggiunti posti necessari per il personale addetto a quella stazione nel complessivo importo di L. 16,000 in conformita' della tabella annessa alla presente legge come parte integrante di essa.
[5]Lo stanziamento nel capitolo di spesa del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali e' aumentato di L. 20,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-911.
[6]Con regolamento da approvarsi con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno fissate le norme per il funzionamento tecnico, amministrativo e contabile della nuova stazione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 agosto 1919, n. 1580, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Ai ruoli organici del personale direttivo, assistente e di segreteria delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali portati dalle tabelle A, B, C, della legge 19 luglio 1909, n. 527; dalla tabella portata dall'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 547; dalla tabella portata dall'art. 2 della legge 8 giugno 1911, n. 550; dalle tabelle A e B della legge 6 luglio 1912, n. 869, e dalla tabella A della legge 26 giugno 1913, n. 888, sono sostituiti quelli portati dalla tabella D allegata al presente decreto".
Testo in vigore dal 1 luglio 1919 al 16 dicembre 2009
