Art. 4
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[1]E' data facolta' al Governo d'istituire una stazione sperimentale di bieticoltura, la quale avra' per fine gli studi, gli esperimenti ed ogni altra azione, che si attenga al perfezionamento della bieticoltura nazionale.
[2]La sede della stazione sara' determinata con R. decreto promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, in seguito a speciali convenzioni con gli enti locali, che si assumano regolare obbligo di fornire il locale e il podere e di contribuire alle spese di impianto e di mantenimento.
[3]Per le spese d'impianto sara' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1910-911, come quota a carico dello Stato, una somma di L. 20,000.
[4]Alla stazione si applicheranno le disposizioni relative alle stazioni agrarie e speciali contenute nella legge 19 luglio 1909, n. 527, ed ai ruoli organici cogli stipendi ed assegni previsti da tale legge saranno aggiunti posti necessari per il personale addetto a quella stazione nel complessivo importo di L. 16,000 in conformita' della tabella annessa alla presente legge come parte integrante di essa.
[5]Lo stanziamento nel capitolo di spesa del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali e' aumentato di L. 20,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-911.
[6]Con regolamento da approvarsi con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno fissate le norme per il funzionamento tecnico, amministrativo e contabile della nuova stazione.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 1 luglio 1919
