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Resta convenuto che la consegna al Comune del fabbricato demaniale in cui si trovano attualmente gli uffici della posta e del telegrafo, verra' fatta soltanto quando il nuovo palazzo destinato a sede degli uffici stessi sara' completamente ultimato, collaudato e dichiarato abitabile; e che dal Comune dovra' inoltre essere lasciato all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il tempo necessario non superiore a sei mesi per arredare la detta nuova sede e per trasportarvi tutti gli uffici, bene inteso che nessun compenso sara' dovuto al Comune per la dilazionata consegna del fabbricato demaniale suddetto.

Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;539~art16 · fonte del testo

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