Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. 339 parole tolte, 22 parole aggiunte in 7 capoversi.
Allegato Dtolto: .
tolto: CONVENZIONE fra il Ministero delle poste e dei telegrafi, il Ministero delle finanze e il comune di Padova per costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella citta' di Padova.
tolto: L'anno millenovecentonove addi' 27 del mese di settembre in Padova.
tolto: Fra il Ministero delle poste e dei telegrafi, rappresentato dal cav. Guido Cioni, direttore provinciale; il Ministero delle finanze, rappresentato dal sig. comm. Giovanni Battista Montemezzo, R. intendente di finanza, ed il comune di Padova, rappresentato dal suo sindaco senatore comm. Giacomo Levi-Civita, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 28 aprile e 28 maggio 1909, rese esecutive nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il comune di Padova si obbliga di costruire in questa citta', sull'area di metri quadrati 2614.61 compresa fra il Corso del Popolo e la Riviera Beldomandi, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo composto di sotterraneo, piano terreno, primo piano e secondo piano, conforme al progetto particolareggiato compilato dall'ufficio tecnico comunale in data 14 novembre 1908, il quale progetto dovra' essere previamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed all'Ufficio tecnico di revisione del Ministero dei lavori pubblici.
tolto: Come risulta dal detto progetto, la costruzione riguardante l'ultimo piano verra' limitata, per quanto riguarda l'interno del fabbricato, soltanto ai muri perimetrali e maestri e alla copertura con tetto. Vi saranno quindi esclusi i pavimenti, i soffitti, i corridoi, gli intonachi, gli infissi nonche' le diramazioni degli impianti d'illuminazione, di riscaldamento e ventilazione e dell'acqua, alche' verra' provveduto a cura e spese del Governo qualora in prosieguo di tempo i bisogni del servizio richiedessero di occupare anche il detto piano. E' inteso pero' che le condutture principali per i detti impianti dovranno essere prolungate fino all'ultimo piano in modo che restino soltanto da eseguirsi le diramazioni quando occorra di occupare il piano stesso. Conseguentemente dovranno le dette condutture, nonche' la potenzialita' dell'impianto di riscaldamento e ventilazione, essere proporzionata ai maggiori eventuali bisogni dell'occupazione di detto piano.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;539~art1 · fonte del testo
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