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[1]Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici e di ogni altro documento che dovra' regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati all'Archivio di Stato.
[2]Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
