Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'alta sorveglianza dei lavori e' devoluta all'Ufficio del genio civile per conto ed a spese del Governo. Il Comune dovra' provvedere dal canto suo ed a sue spese, par la sorveglianza diretta dei lavori stessi, per i rapporti e per la tenuta della contabilita' con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile. Il Governo si manterra' estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori quando anche se originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile.
[2]La eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F), dal regolamento per la direzione, contabilita' e collaudo dei lavori per conto dello Stato approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 29 maggio 1885.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
