Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Finche' la detta contabilita' finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualita' maturata sara' di L. 53,911, corrispondente in cifra tonda ad un quinto della somma di lire duecentoquarantamila coi relativi interessi di cui all'art. 5, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualita' maturande qualora la spesa per la esecuzione dei lavori, impianti ed accessori, risultasse minore delle L. 350,000 previste dal progetto.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
