Art. 2 (Approvazione)
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[1]Sono approvate le annesse convenzioni stipulate coi comuni di Brescia, Mantova, Padova, Perugia e Siena.
[2]E' pure approvata la convenzione col comune di Pesaro a condizioni che:
- a)all'art. 1 di essa sia sostituto il seguente:
[3]Il comune di Pesaro si obbliga a costruire un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, secondo un progetto compilato a cura del Comune che dovra' essere approvato dai Ministeri delle poste e dei telegrafi e dei lavori pubblici, nonche' dal Ministero dell'istruzione pubblica, dopo sentito l'avviso del Consiglio superiore di Belle arti;
- b)all'art. 2 sia sostituito il seguente:
[4]La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gli impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione viene stabilita in L. 200,000 (lire duecentomila). L'area sara' dal Comune ceduta gratuitamente, e sara' pure ceduto gratuitamente un ambiente di circa mq. 80 (ottanta) esistente al primo piano del palazzo di proprieta' comunale posto in via Branca.
- c)All'art. 8 sia sostituito il seguente:
[5]Il Municipio s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto entro il termine massimo di tre anni dal giorno in cui sara' reso esecutorio il progetto.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
