Art. 4 (Allegato B)
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La somma di L. 300,000 pattuita, come all'art. 1, per la cessione del palazzo, verra' soddisfatta, dallo Stato al Comune in cinque annualita' eguali, comprensive dell'intesse annuo del 3.50% al netto di qualsiasi imposta o tassa, e quindi dall'ammontare, in cifra tonda di L. 66,444 ciascuna, restando convenuto che il pagamento della prima annualita' verra' fatto entro il mese di luglio o al pu' tardi in quello di agosto del 1910.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
