Art. 91 — Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

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Alla trattazione delle controversie pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della meta' e non piu' dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sara' stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari. 3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguita', sia tale da impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data del 2 gennaio 1994 nonche' al numero delle cause sopravvenute

Testo in vigore dal 27 dicembre 1992 al 10 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 dicembre 1992

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1990 al 27 dicembre 1992. 44 parole tolte, 30 parole aggiunte.

tolto: Nel primo biennio di applicazione della presente legge il numero dei magistrati addetti esclusivamente allaaggiunto: Alla trattazione delle controversie pendenti alla data tolto: di entrata in vigore della legge stessa non puo' essere inferiore alla meta' ne' superiore ai aggiunto: del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della meta' e non piu' dei due terzi di tolto: quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili. Per … numero sara' stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' tolto: delle aggiunto: alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle tolto: Corti aggiunto: corti di appello sentiti i consigli giudiziari. aggiunto: 3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguita', sia tale da tolto: escludere aggiunto: impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli tolto: donei aggiunto: idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data tolto: di entrata in vigore della presente legge aggiunto: del 2 gennaio 1994 nonche' al numero delle cause sopravvenutetolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art91 · fonte del testo

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