Art. 22 — Costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle cause pendenti

Fino a che non siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado innanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potra' essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei dirigenti degli uffici, provvede alle variazioni di organico delle sezioni entro la data di entrata in vigore della presente legge. Il capo dell'ufficio designera' i magistrati delle sezioni per le controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla definizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Agli altri magistrati della stessa sezione, sul cui ruolo non dovranno gravare cause pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge.

Testo vigente dal 13 settembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art22 · fonte del testo

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