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Il Comitato presentera' al ministro, tutte insieme o gradatamente, le proposte nominative e concrete, di cui all'articolo precedente, non oltre quattro mesi dal giorno della convocazione. Approvate che esse siano dal Consiglio dei ministri, diverranno definitive, e saranno rese esecutive mediante decreto Reale; ne' saranno soggette ad alcun gravame, azione o ricorso, anche straordinari, salvo il ricorso per violazione della legge presente a norma dell'art. 22 del testo unico sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 1910, n. 841
1La L. 11 dicembre 1910, n. 841 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 3 della legge 10 luglio 1910, n. 417, e' prorogato a tutto il 15 febbraio 1911".
Testo in vigore dal 27 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
