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Il Comitato presentera' al ministro, tutte insieme o gradatamente, le proposte nominative e concrete, di cui all'articolo precedente, non oltre quattro mesi dal giorno della convocazione. Approvate che esse siano dal Consiglio dei ministri, diverranno definitive, e saranno rese esecutive mediante decreto Reale; ne' saranno soggette ad alcun gravame, azione o ricorso, anche straordinari, salvo il ricorso per violazione della legge presente a norma dell'art. 22 del testo unico sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.
Testo in vigore dal 13 luglio 1910 al 27 dicembre 1910
