In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attivita' musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, e' elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a L. 74.881.217.736. La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115, nella seguente misura: L. 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate; lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero. Per sostenere le attivita' musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, e' elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a 11 miliardi. Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' elevato a lire 500 milioni. La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere a) e b), e' stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))

Testo vigente dal 1 luglio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1977 al 1 luglio 2010. 113 parole tolte, 40 parole aggiunte.

… lettere a) e b), e' stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni. tolto: La corresponsione di contributi e' disposta, a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico - orchestrali, riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'80 per cento all'atto della concessione dei contributi medesimi; l'erogazione del residuo e' effettuata a manifestazioni ultimate, previa presentazione di documentazione attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge. Acconti fino all'80 per cento dei contributi assegnati possono altresi' essere concessi nei termini e con le modalita' di cui al precedente comma del presente articolo alle altre attivita' di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli assegnatari che abbiano beneficiato per almeno tre anni di sovvenzioni statali. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100 COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-07-22;426~art1 · fonte del testo

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