In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attivita' musicali, lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli, enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, e elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi. Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' elevato a lire 18.500 milioni, anche per tenere presenti le particolari esigenze dello sviluppo della cultura musicale nel Mezzogiorno.1 A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, e' riservata al sostegno dei programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero. Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, e determinata in misura non superiore a lire 500 milioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 aprile 1981, n. 146

1

La L. 10 aprile 1981, n. 146 ha disposto(con l'art. 3,commma 1)che "Lo stanziamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, destinato al sostegno delle attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni".

Testo vigente dal 24 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1980 al 24 aprile 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 aprile 1981, n. 146

    La L. 10 aprile 1981, n. 146 ha disposto(con l'art. 3,commma 1)che "Lo stanziamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, destinato al sostegno delle attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-03-06;54~art1 · fonte del testo

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