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[1]Il difensore che si trovi in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate puo' farsi sostituire, con consenso del cliente, da altro difensore di sua fiducia per tutto il tempo che rimane in servizio O lino.a tre mesi dopo la cessazione del servizio stesso.
[2]La nomina del sostituto e' fatta con dichiarazione scritta da comunicarsi al giudice davanti al quale pende la causa e deve contenere la menzione specifica delle cause per le quali e' dato l'incarico.
[3]Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il difensore che lo ha nominato.
[4]Tutte le istanze e difese debbono essere intestate contemporaneamente al sostituto e al sostituito, il quale ultimo avra' diritto di partecipare ai compensi dovuti in dipendenza di dette cause, a norma dell'art. 2 della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1349.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
