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[1]Il giudice puo' concedere la.proroga di qualunque termine, anche perentorio, a favore della parte che ne faccia istanza prima della scadenza, quando sia dimostrato che la parte stessa non puo' usufruirne a causa dello stato di guerra.
[2]La proroga non puo' eccedere i tre mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
