Art. 46 — Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-1963, di lire 27.615 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.4b5d

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 ottobre 1963, n. 1529

4b

La L. 31 ottobre 1963, n. 1529 ha disposto (con l'art. 8) che "Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di lire 50 milioni."

L. 13 luglio 1965, n. 874

5d

La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 7) che " Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1 ottobre 1065, gli stanziamenti di lire 40,10 milioni e di lire 8.000 milioni previsti previsti per l'esercizio finanziario 1064-65, rispettivamente degli articoli 46 e 47 della legge 21 luglio 1962, n. 1073, sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione."

Testo vigente dal 29 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1963 al 29 luglio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1965, n. 874

    La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 7) che " Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1 ottobre 1065, gli stanziamenti di lire 40,10 milioni e di lire 8.000 milioni previsti previsti per l'esercizio finanziario 1064-65, rispettivamente degli articoli 46 e 47 della legge 21 luglio 1962, n. 1073, sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art46 · fonte del testo

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