Art. 53 — Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti

Gli stanziamenti previsti negli articoli 46, 47 e 48 della presente legge saranno iscritti negli stati di previsione fino all'esercizio finanziario 1964-65 in appositi capitoli, con indicazione della loro destinazione ai fini indicati negli articoli stessi. Con gli stanziamenti ordinari a carico dei competenti capitoli, si provvedera' agli aumenti derivanti dall'applicazione delle leggi concernenti il trattamento economico del personale e, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dall'istituzione di nuovi corsi e classi. Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

Testo vigente dal 8 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art53 · fonte del testo

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