Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Il Collegio dei sindaci e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati: uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente; due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali; uno dal Ministro per il tesoro; uno dal Ministro per l'industria e commercio. I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro, I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice civile.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art48 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari